(massima n. 1)
In tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609- quater, quarto comma, c.p., deve farsi riferimento al fatto nella sua globalità e non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale) essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante sul presupposto della tipologia e delle modalità degli atti sessuali, che venivano praticati sulla vittima contemporaneamente da due uomini).