(massima n. 1)
Nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la limitazione della libertà personale della vittima può realizzarsi, oltre che con la coercizione fisica che impedisce in concreto ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno, sempre che questo sia idoneo a creare nel soggetto passivo l'apparenza di un pericolo, per la sua incolumità o per il suo patrimonio, tale da indurlo ad autolimitarsi.