(massima n. 1)
Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontā del medesimo; pertanto, la loro successiva revoca č inidonea, senza il consenso della detta controparte, ad eliminare l'effetto risolutivo giā prodotto dalle dimissioni stesse.