(massima n. 1)
Il giudice di appello non č tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi giā sottoposti alla attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione.