(massima n. 1)
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, emessa ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. e avente per oggetto l'annullamento di misura cautelare disposta dal G.i.p. non č quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma primo, dello stesso codice, che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 (il quale fa riferimento solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311), bensė quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma primo, lett. a) per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio.