(massima n. 1)
Nel caso di contestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta "chiusa", con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita, il giudice può tener conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa all'accertamento della decorrenza del termine di prescrizione).