(massima n. 1)
L'appello del P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, č inammissibile perchč non soddisfa i requisiti di specificitą tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticitą della decisione del G.i.p, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima. (Nella fattispecie, č stato ritenuto ammissibile dalla S.C. l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del G.i.p. che aveva negato la misura cautelare personale nei confronti dell'imputato quale organizzatore di associazione a delinquere ai fini di traffico illecito di stupefacenti, sul rilievo che, nel momento in cui l'impugnazione per la parte relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha fatto necessariamente leva anche sulla primaria rilevanza della omessa valutazione della gravitą indiziaria dei reati fine di cui all'art. 73 dello stesso decreto, commessi da altri indagati, lo stesso non costituiva pił una mera riproposizione della richiesta originaria).