(massima n. 1)
In tema di misure cautelari reali, il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'art. 675 cod. proc. civ. non determina la decadenza del provvedimento emesso dal G.i.p., sia perchč il richiamo alle "forme previste dal codice di procedura civile" contenuto nell'art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. attiene esclusivamente alle modalitą esecutive e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalitą diverse e proprie del procedimento civile, sia perché il comma successivo del predetto art. 317 gią disciplina in termini autonomi la perenzione del sequestro, ricollegandola non gią ad eventuali inerzie nel dare esecuzione alla misura, bensģ al sopravvenire della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non pił soggetta a impugnazione.