(massima n. 1)
In tema di notificazioni, non è necessario procedere all'invio della raccomandata all'estero, secondo le modalità e con il contenuto indicati dall'art. 169, comma primo, cod. proc. pen., quando l'indagato, che risulti avere residenza o dimora fuori dal territorio nazionale, abbia già appreso, in occasione di altro atto (nella specie, sequestro preventivo), tanto del procedimento come della sollecitazione ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia, potendosi perciò procedere, nel caso di inottemperanza a tale invito, alla notifica ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 169, comma primo, cod. proc. pen., si riferisce soltanto al primo atto di cui l'indagato debba essere informato).