(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 1392 c.c. — secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere — è riferibile soltanto ai contratti rispetto ai quali sia la legge a prescrivere una particolare forma, mentre, rispetto ai contratti per i quali la forma sia richiesta solo ad probationem (nella specie, il contratto di assicurazione ex art. 1888 c.c.), il requisito formale assume rilievo solo sul piano probatorio, sicché la sua mancanza non può determinare l'invalidità della procura.