(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di pornografia minorile, il carattere pedopornografico del "materiale prodotto" non presuppone necessariamente un'interazione consapevole fra l'autore della condotta e il minore presentato, ben potendo essere individuato nella rappresentazione di movimenti in cui i minori assumono posizioni che si concretizzano in atteggiamenti lascivi ed eroticamente eccitanti, seppur assunti involontariamente ed inconsapevolmente. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la condanna, per fatti commessi prima della pił rigorosa formulazione dell'art. 600 ter, ult. comma, cod. pen., da parte della l. n. 172 del 2012, di imputato colui che aveva ripreso, con una telecamera nascosta, immagini sessualmente allusive di minori intenti a cambiarsi e a farsi la doccia nello spogliatoio.