(massima n. 1)
In tema di competizioni non autorizzate tra animali, il pericolo per l'integritą fisica di questi ultimi, che rende tali competizioni penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 544-quinquies cod. pen., va valutato in concreto sulla base di un criterio "ex ante" in relazione sia alle peculiaritą della gara, sia alle complessive condizioni in cui essa si svolge, con particolare riguardo, oltreché alle circostanze di tempo e di luogo, alle caratteristiche strutturali dell'impianto ed alla presenza di servizi atti a prevenire o comunque diminuire il rischio di pregiudizio per gli animali che vi prendono parte. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna dell'imputato per aver partecipato con il proprio cavallo ad una competizione non autorizzata, ritenuta pericolosa per l'assenza della delimitazione della pista, il difetto di agibilitą dell'ippodromo e la mancanza di un presidio medico e di un servizio veterinario).