(massima n. 1)
In tema di rappresentanza, ove il potere rappresentativo sia conferito in relazione al compimento di una attivitā negoziale per la quale č richiesta la forma scritta ad substantiam quale (come nella specie) la compravendita di immobili, non solo l'esistenza del potere rappresentativo deve essere documentata in una procura avente la stessa forma dell'atto da eseguirsi, ma la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa e deve anche risultare, ad substantiam dallo stesso documento contrattuale, non essendo sufficiente che la procura sia esistente o che la stessa sia stata esibita, o che l'altro contraente sia a conoscenza della sua esistenza, né rileva l'eventuale affidamento di costui sulla esistenza del potere di rappresentanza.