(massima n. 1)
In tema di sequestro di persona, č ammissibile la rinuncia ad una certa sfera della propria libertā personale per motivi religiosi, nonostante la natura di bene costituzionalmente protetto, solo quando, tra l'altro, il consenso della persona non sia viziato da errore, violenza o minaccia. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la persona offesa - figlia dell'imputato - avesse prestato liberamente il proprio consenso, in quanto la privazione della libertā personale si inseriva in un contesto vessatorio volto ad esercitare sulla vittima una indebita pressione psicologica).