(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, č sufficiente anche la sola promessa di pagamento di una somma di denaro da parte della vittima, a condizione che tale impegno si ponga in relazione causale rispetto al raggiungimento della libertā, in quanto il conseguimento del profitto non rappresenta l'evento naturalistico della fattispecie. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell'art. 630 cod. pen. di una fattispecie in cui la vittima si era determinata a promettere il pagamento di 50.000 euro ai suoi sequestratori dopo essere stata chiusa per un'ora nel bagagliaio di un'auto, legata mani e piedi).