(massima n. 1)
Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., la sottrazione di rami e tronchi asportati da alberi di faggio ubicati in zona demaniale, trattandosi di cose che per destinazione, oltre che per necessità naturale, sono esposte alla pubblica fede; né è rilevante, a tal fine, il fatto che l'esposizione non dipenda da un'azione o da un'omissione del possessore, potendo essa derivare anche da una condizione originaria della cosa sottratta, avuto riguardo alla ratio dell'aggravante in questione, preordinata alla tutela di un bene che non può essere adeguatamente protetto.