(massima n. 1)
In tema di "ne bis in idem", la parte che eccepisce l'improcedibilitą dell'azione penale per precedente giudicato ha l'onere di fornire la prova della asserita identitą del fatto, al fine di permettere al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione.