(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 615-bis, primo comma, cod. pen., la ripresa fotografica da parte di terzi di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora solo se questi sono sottratti alla normale osservazione dall'esterno, ma non anche se i medesimi possono essere liberamente osservati dall'esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che si compie in tale luogo in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della sentenza che aveva ravvisato la configurabilità del reato in questione, escludendo che le immagini captate con l'uso di un teleobiettivo e di un particolare programma al computer per ingrandire i fotogrammi senza modificarne la risoluzione, potessero considerarsi visibili dall'esterno del domicilio).