(massima n. 1)
I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinitą materiale e alla veridicitą ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto danneggiati dal reato e legittimati a costituirsi parte civile gli abitanti residenti in un quartiere che, in conseguenza delle false attestazioni del dirigente comunale, avevano subito un peggioramento della qualitą della vita e delle condizioni di vivibilitą dell'intera zona a causa della eliminazione di una area adibita a verde attrezzato).