(massima n. 1)
In tema di atti sessuali, la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. č solo quella finalizzata a soddisfare la concupiscenza dell'aggressore, o a volontariamente invadere e compromettere la libertā sessuale della vittima, con la conseguenza che il giudice, al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ma deve tenere conto, con un approccio interpretativo di tipo sintetico, dell'intero contesto in cui il contatto si č realizzato e della dinamica intersoggettiva. (In motivazione, la Corte ha escluso che potesse qualificarsi "atto sessuale" la sodomizzazione di una donna con una chiave nel corso di un litigio, se si fosse accertato che tale condotta fosse stata posta in essere non per soddisfare impulsi sessuali ma esclusivamente al fine di umiliare e punire la vittima).