(massima n. 1)
La condizione di affidamento per ragioni di educazione ed istruzione prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen.) attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo o occasionale, che si instaura tra affidante ed affidatario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse giudicato sussistente la condizione di affidamento in relazione a condotte poste in essere, per la prima volta, al termine di una cena sociale, tenutasi fra coloro che frequentavano la palestra presso la quale lo stesso imputato insegnava, in occasione di un accompagnamento da questi effettuato su richiesta della madre della vittima, e proseguite poi nell'abitazione del medesimo, presso il quale la minore si recava, espressamente autorizzata dalla genitrice, per ricevere ripetizioni di materie scolastiche).