(massima n. 1)
Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies c.p. il genitore che, pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore, sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l'abuso sessuale posto in essere da parte del correo. (In motivazione la Corte ha precisato che il meno grave reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p., materialmente commesso da altri, č configurabile, a titolo di concorso morale, solo quando il genitore sia assente dal luogo del fatto e, pur consapevole dell'abuso ai danni del figlio minore, tenga una condotta meramente passiva in violazione dei doveri inerenti alla potestā genitoriale).