(massima n. 1)
Agli effetti dell'art. 625, n. 7, c.p., devono ritenersi comprese nella nozione di "stabilimento pubblico" anche le parti accessorie degli edifici destinati all'esplicazione di pubbliche attivitą, come le scale, gli ingressi, i corridoi, i giardini, che rispetto ai medesimi edifici hanno una funzione sussidiaria e complementare (Fattispecie in tema di furto di denaro commesso all'interno del botteghino di un teatro).