(massima n. 1)
In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen., e non il pił lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190).