(massima n. 1)
La previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla legge n. 67 del 2014, continua ad applicarsi, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, nei confronti degli imputati che siano gią stati dichiarati contumaci in virtł del pregresso regime normativo.