(massima n. 1)
Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, "ex post", con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo č costituito dalla "vendita" della discrezionalitā accordata dalla legge. (Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che il versamento di una somma consistente č un elemento fortemente sintomatico della necessitā per il privato di incidere sulla formazione del provvedimento amministrativo).