(massima n. 1)
Non sussiste alcun interesse ad accertare se il fatto gią qualificato come corruzione propria, ai sensi dell'art. 319 c.p., possa essere ricondotto nella nuova fattispecie di corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 318 c.p., cosģ come introdotto dall'art. 1, comma 75, L. n. 190 del 2012, atteso che tale ultima disposizione prevede la stessa pena di cui all'art. 319 c.p., vigente al momento della commissione del fatto.