(massima n. 1)
Il reato di "ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autoritā di vigilanza" č un reato di mera condotta che si consuma nel momento in cui viene celata all'organo di vigilanza la realtā economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a controllo, attraverso le condotte alternative previste dalla norma di omessa comunicazione di informazioni dovute o di ricorso o mezzi fraudolenti. (In applicazione del principio, la Corte, in relazione ad una condotta consistita nel rispondere ad una richiesta della Consob con una comunicazione scritta che negava falsamente l'esistenza di un accordo volto ad eludere l'obbligo di procedere ad O.P.A., ha affermato che la data di consumazione del reato, da cui decorre il termine di prescrizione, non č quella dell'accertamento del fatto, ma quella della ricezione della comunicazione da parte dell'Autoritā di Vigilanza).