(massima n. 1)
Il delitto di sequestro di persona presuppone, per la sua configurabilità, un accertamento rigoroso dell'elemento della costrizione che, pur potendosi estrinsecare con mezzi diversi da quelli fisici, deve però essere tale da incidere sulle determinazioni della vittima relative alla sua libertà di locomozione. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la motivazione del giudice di merito che aveva incentrato la dimostrazione della responsabilità per il delitto di sequestro di una donna - vittima altresì di atti persecutori e violenza sessuale - sulla debolezza psicologica della stessa e su atteggiamenti violenti dell'imputato orientati alla privazione della libertà sessuale, senza dar conto della coartazione della libertà di locomozione della donna che aveva raggiunto volontariamente l'imputato in una stanza d'albergo, mai chiusa a chiave, e non era stata privata del telefono).