(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere, la parziale sovrapposizione di soggetti, tempi, territori e oggetto dell'attivitą criminale organizzata impone al giudice, per affermare la configurabilitą di diversi ed autonomi sodalizi, di fornire espressa indicazione delle ragioni che inducono ad escludere l'ipotesi di un unico gruppo criminale che operi in permanenza, con fisiologici adattamenti della propria composizione ed azione al trascorrere del tempo e delle condizioni esterne. (Fattispecie relativa a condotte di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dedita anche al traffico di stupefacenti).