(massima n. 1)
Per la regola fissata dall'art. 1388 c.c., gli effetti del negozio concluso per mezzo del mandatario con rappresentanza - cioè i diritti ed obblighi inerenti al negozio stesso — si riversano direttamente nella sfera giuridica del mandante, sì che colui che ha contratto con il mandatario deve chiedere l'adempimento degli obblighi nascenti dal negozio direttamente al mandante, non restando il contraente in nome altrui vincolato verso l'altro contraente dagli obblighi assunti. Tale principio non implica tuttavia l'esonero del mandatario con procura da ogni e qualsiasi responsabilità verso il terzo contraente che abbia risentito danno per effetto di fatti dolosi o colposi commessi dal mandatario in sede di esecuzione del mandato e che non possono farsi risalire al mandante.