(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, la richiesta di informazioni integrative, trasmessa allo Stato membro di emissione ai sensi dell'art. 16, comma primo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, determina un automatico prolungamento dei termini entro cui deve intervenire la decisione sulla richiesta di consegna, senza necessitą di adottare un formale provvedimento di proroga del termine.