(massima n. 1)
Alla declaratoria di inammissibilitą del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall'art. 591 c.p.p. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilitą, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, ex 616 c.p.p., deve essere comminata, non solo nel caso di declaratoria di inammissibilitą ex art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. ma anche in quello di inammissibilitą pronunciata ex art. 591 c.p.p.. (Fattispecie di ricorso dichiarato inammissibile per tardivitą).