(massima n. 1)
La sentenza della Corte Costituzione n. 177 del 2009 - con la quale si č dichiarata l'incostituzionalitą dell'art. 47, comma primo, lett. a), seconda parte, l. n. 354 del 1975 nella parte in cui non limita la punibilitą ai sensi dell'art. 385 c.p. al solo allontanamento che si protragga per pił di dodici ore - si applica ai soli casi in cui la detenzione domiciliare sia stata concessa per le ragioni specificamente previste nell'art. 47, comma primo, lett. a), seconda parte della l. n. 354 del 1975 (cd detenzione domiciliare speciale per le madri di minori di anni dieci) e non spiega alcun effetto, invece, nei confronti di altre ipotesi di detenzione domiciliare, essendo a questo fine irrilevante che chi ne usufruisca sia madre di minore di dieci anni. (Fattispecie in cui č stato ritenuto configurabile il delitto di evasione di madre di minore di dieci anni, sottoposta a detenzione domiciliare per motivi di salute, anche se l'allontanamento dal domicilio non aveva superato le dodici ore).