(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza della responsabilitā civile dell'imprenditore per fatto illecito commesso dal dipendente, non č necessaria l'esistenza di uno stabile rapporto di lavoro subordinato essendo sufficiente che l'autore del fatto illecito sia legato all'imprenditore temporaneamente od occasionalmente e che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto civilmente responsabile del reato di lesioni volontarie aggravate una societā che gestiva una casa di riposo per anziani presso la quale l'imputata svolgeva mansioni di assistente).