(massima n. 1)
Con riguardo all'assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il rapporto di rappresentanza ex lege tra l'impresa cessionaria e l'INA (gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada), comporta che l'accordo liquidatorio ex art. 4 della L. n. 738 del 1978 e 22 del D.P.R. n. 45 del 1981 deve ritenersi proposto dalla detta impresa in nome e per conto del fondo e come tale accettato dal danneggiato creditore, con effetti diretti, a norma dell'art. 1388 c.c., nella sfera del fondo rappresentato nei cui riguardi il detto accordo liquidatorio importa la nascita di una obbligazione di pagamento certa, liquida ed esigibile, senza una differita produzione di tale effetto ai successivi momenti in cui l'ente gestore abbia avuto conoscenza dell'accordo (ricevendo l'atto di liquidazione trasmesso dall'impresa) o ne abbia verificato la regolaritą formale.