(massima n. 1)
La circostanza attenuante speciale di cui all'art. 630, comma quarto, c.p. non si comunica ai concorrenti non utilmente attivi nella liberazione dell'ostaggio. (Fattispecie nella quale č stata negata la comunicabilitā della circostanza al concorrente che - a liberazione dell'ostaggio giā avvenuta, e nell'ignoranza dell'iniziativa giā efficacemente e conclusivamente assunta dai complici - aveva condiviso la decisione di porre fine al sequestro, adoperandosi per la liberazione).