(massima n. 1)
Non č abnorme, e non č quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice subentrato nel dibattimento revochi l'ordinanza, emessa dal precedente giudice, dichiarativa dell'inutilizzabilitā degli atti relativi alle intercettazioni telefoniche inseriti nel fascicolo per il dibattimento, accogliendo la richiesta di disporre la trascrizione delle comunicazioni intercettate.