(massima n. 1)
In tema di delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, in ipotesi di morte del sequestrato non č sufficiente la sussistenza di un mero nesso di causalitā materiale tra il sequestro e la morte dell'ostaggio, essendo necessaria l'esistenza di un coefficiente psicologico tale da rendere addebitabile all'agente, quanto meno per colpevole inerzia, l'evento morte.