(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, primo comma, n. 2, c.p., e 730 e seguenti c.p.p., laddove consentono l'applicazione di pene accessorie discrezionali previste esclusivamente dalla legge italiana in conseguenza del riconoscimento di sentenza penale straniera, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per asserita violazione del diritto di difesa derivante dall'assenza di contraddittorio sul punto davanti all'autorità giudiziaria estera, poiché il condannato può esercitare il suo diritto di difesa, deducendo ogni elemento a lui favorevole, davanti al giudice italiano, la cui cognizione deve estendersi alla valutazione circa l'applicabilità delle riferite sanzioni, in ordine sia all'"an" sia al "quantum" temporale.