(massima n. 1)
La disposizione che vieta la concessione delle circostanze attenuanti generiche sul solo presupposto dello stato di incensuratezza, introdotta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, e che si applica ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore, opera con riguardo ai reati permanenti nei quali la condotta, iniziata in epoca precedente, sia giunta a consumazione in epoca successiva. (Fattispecie relativa a reato di concorso esterno ad associazione di tipo mafioso).