(massima n. 1)
Il raddoppio dei termini prescrizionali previsto dall'art. 157, comma sesto, c.p. č applicabile esclusivamente alle ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, commi secondo e terzo, c.p.) o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Fattispecie nella quale č stato ritenuto inapplicabile l'aumento dei termini di prescrizione all'ipotesi di concorso formale di pił omicidi colposi).