(massima n. 1)
Č valida la querela proposta dai genitori della persona offesa, minore ultraquattordicenne, ancorché quest'ultimo non sia mai venuto a conoscenza del fatto lesivo commesso nei suoi confronti, considerato che la previsione di cui all'art. 120, comma terzo, cod. pen. - riconoscendo il diritto di querela al minore ultra quattordicenne e disponendo che, in sua vece, tale diritto possa essere esercitato dal genitore nonostante ogni contraria dichiarazione di volontā, espressa o tacita del minore stesso - mantiene la legittimazione all'esercizio del diritto di querela in capo al genitore del minorenne dissenziente, con la conseguenza che, in caso di dissenso, la volontā del minore č "tamquam non esset" e che č, pertanto, irrilevante, a tal fine, la circostanza che egli sia venuto o meno a conoscenza della condotta delittuosa in suo danno.