(massima n. 1)
La deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche non č inutilizzabile, bensė affetta da nullitā di ordine generale ex art. 178, lett. c), c.p.p., la cui rilevabilitā č soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell'art. 182 e dall'art. 180 c.p.p..