(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante prevista dall'art.609 quater c.p. per i casi di minore gravitā deve considerarsi applicabile, al pari dell'omologa prevista dall'art. 609 bis, comma terzo stesso codice, in tutte quelle fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalitā esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertā sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave. (Nella specie, l'attenuante č stata negata in considerazione della tipologia degli atti sessuali, ricomprendente rapporti orali che avevano provocato alla persona offesa sensazioni molto dolorose).