(massima n. 1)
A fronte di un reato abituale, la cui consumazione si sia protratta in epoca successiva alla scadenza del termine di operativitą del provvedimento di concessione dell'indulto, non sussiste il diritto ad un indulto frazionato con riferimento alla parte di condotta posta in essere nel periodo precedente. (Fattispecie relativa al delitto di maltrattamenti, le cui condotte iniziali erano state commesse prima della scadenza del termine di operativitą dell'indulto previsto dalla l. n. 241 del 2006).