(massima n. 1)
Le condizioni o gli obblighi cui può essere subordinato l'indulto possono essere previsti, ai sensi degli artt. 174, comma terzo, e 151 c.p., solo dalla legge che concede la causa estintiva della pena e non dal giudice che applica il beneficio. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che il giudice della esecuzione non ha il potere di revocare il provvedimento con cui il giudice di merito abbia applicato l'indulto, sottoponendolo irritualmente ad una condizione, non essendo tale causa di revoca prevista dalla legge 241del 2006).