(massima n. 1)
Sussiste il delitto di corruzione e non quello di indebita induzione quando il pubblico agente, senza esercitare alcun potere di supremazia, instauri con un privato un rapporto paritario diretto al mercimonio delle funzioni. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, in un caso in cui un appartenente alle forze dell'ordine aveva proposto ad un privato, indagato per vicende di cui non si occupava personalmente, di fornirgli notizie sullo stato delle indagini, ricevendone in cambio somme di denaro).