(massima n. 1)
In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'ingiusto profitto, che caratterizza il dolo specifico del delitto, può essere costituito dai proventi del meretricio della persona offesa purché costituiscano il prezzo della liberazione della medesima dalla limitazione nella libertà di movimento. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza del Tribunale della libertà ritenendo non configurabile il sequestro di persona in relazione al caso di una prostituta ridotta in stato di schiavitù e costretta ad esercitare il meretricio nella prospettiva di affermarsi, ma non direttamente privata della libertà personale).