(massima n. 1)
L'applicazione della misura di sicurezza della libertā vigilata, prevista obbligatoriamente dall'art. 300 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 nel caso di irrogazione della pena della reclusione superiore ad un anno, impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, essendovi incompatibilitā tra pericolositā sociale del colpevole e presunzione di astensione tra commissione di ulteriori reati.